Circolari

Consip, centrali acquisti regionali e finanziaria per il 2007.
Circolare n° 484/2006 » 22.12.2006
Per quanto riguarda Consip, si ricorda che il sistema ad oggi vigente è quello disegnato dalla legge finanziaria per il 2004, n. 350/2003, come integrato e modificato dalla legge n. 191/2004, di conversione con modifiche del d.l 168/2004. Tale sistema prevede che le amministrazioni statali non sono obbligate alla adesione alle convenzioni Consip; ferma restando la facoltà di aderire alle convenzioni, le pubbliche amministrazioni che procedono per via autonoma utilizzano i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limiti massimi per l’acquisto dei beni e servizi comparabili. Sul tema, si ricorda anche che il d.lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, all’art. 7, prevede che l’Osservatorio determini annualmente costi standardizzati di riferimento (cfr. anche l’art. 87 dello stesso d.lgs. 163) con riferimento anche, ma non solo, alle convenzioni Consip.
Con riferimento alla disciplina come sopra sinteticamente riepilogata, la proposta di legge finanziaria prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.
Le restanti amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento. Tali centrali regionali sono previste come possibili, ai sensi anche dell’art. 33 del d.lgs. 163 citato, ed operano per le amministrazioni e gli enti regionali, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
Infine si prevede che dal 1º luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
In conclusione si può sinteticamente rilevare che si viene operato un cauto rilancio della Consip, comunque regolato e condizionato da emanandi decreti ministeriali; viene esclusa comunque competenza di Consip per il sistema dell’istruzione pubblica e per il sistema sanitario, oltre che per gli acquisiti effettuati dalle amministrazioni regionali o locali; si rileva, infine, che la norma non dovrebbe avere effetti sulle gare in corso.
Con i migliori saluti.
Il Direttore
Francesco Tiriolo
Circolari recenti
Circolare n° 071/2011
Detassazione. Circolare Ministero del Lavoro – Agenzia Entrate 14.2.2011. Accordi di secondo livello.
17.02.2011 Leggi tuttoCircolare n° 068/2011
Imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie delle retribuzioni corrisposte in relazione ad incrementi di produttività (art. 1, comma 47 L. 220/2010) – Regime...
16.02.2011 Leggi tuttoCircolare n° 062/2011
Circolare Ministero del Lavoro n. 5 dell’11 febbraio 2011 avente ad oggetto “Quadro giuridico degli appalti”.
14.02.2011 Leggi tuttoCircolare n° 058/2011
Legge n.183/2010; Collegato lavoro – Ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale in materia di contratto a termine.
11.02.2011 Leggi tuttoPagina 136 di 185 pagine ‹ First < 134 135 136 137 138 > Last › Pagina precedente Pagina successiva