Circolari

Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 – Attuazione della direttiva 2002/14 che istituisce un quadro generale relativo all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori.

Circolare n° 103/2007 » 17.04.2007

Nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 25/2007, di cui si unisce copia, concernente l’attuazione della direttiva 2002/14/ CE, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori.

Il provvedimento di legge recepisce peraltro quanto già oggetto di accordo nel novembre scorso tra Confindustria e le altre organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con le organizzazioni sindacali, in un avviso comune per la trasposizione, nel nostro ordinamento, della direttiva europea n. 14 dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori.

Per quanto concerne il campo di applicazione, il decreto legislativo stabilisce all’articolo 9 (disposizioni transitorie), così come previsto nella direttiva, la graduale applicazione delle disposizioni, in funzione delle seguenti soglie dimensionali:
- fino al 23 marzo 2008, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 100 lavoratori subordinati;
- dal 24 marzo 2008 nei confronti delle imprese che impiegano complessivamente almeno 50 lavoratori subordinati.
A tali fini, i lavoratori subordinati occupati con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro che svolgono attività di carattere stagionale, detto periodo si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.

Si precisa inoltre che l'art. 4, comma 1, del decreto demanda al contratto collettivo (cfr. la definizione contenuta all'art. 2 comma 1, lett. g, che è la seguente: "il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"), la definizione di "sedi, tempi, soggetti, modalità e contenuti" dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori.

Inoltre, in base al disposto dell'art. 4, comma 2, del decreto, sono fatti salvi i contratti collettivi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, che è stata prevista il giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U. (cfr. art. 11), ossia il 22 marzo 2007.

Pertanto, l'entrata in vigore del decreto legislativo non comporta immediate conseguenze per le imprese; tuttavia, è opportuno sottolineare che con il d. lgs . n. 25/2007 viene introdotto nell’ordinamento un obbligo di natura legale di informare e consultare i lavoratori, che in precedenza aveva unicamente natura contrattuale.
I commi 3 e 5 dell’articolo 4 definiscono inoltre gli ambiti di applicazione rispettivamente dell’informazione e della consultazione.

Nell’allegare il testo del provvedimento, in relazione al quale restiamo a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento, segnaliamo infine l’articolo 7 che introduce significative sanzioni di natura economica alle aziende (da euro 3.000 a euro 18.000) nel caso di violazione dell’obbligo di comunicare le informazioni o di procedere alla consultazione.

Cordiali saluti.

Il Presidente FISE
R. Carlo Noto La Diega


Documenti allegati

Circolari recenti

Circolare n° 71/2013

Debiti PA. Operativo il meccanismo di rilascio del DURC in presenza di crediti certificati.

Leggi tutto

Circolare n° 70/2013

Le novità fiscali di Giugno 2013.

Leggi tutto

Circolare n° 69/2013

Appalti: AVCP individua settori prioritari per l’elaborazione dei bandi–tipo nei contratti pubblici di servizi e forniture.

Leggi tutto

Circolare n° 68/2013

Fondo di Garanzia per le PMI - Garanzie su portafogli crediti e interventi per le start-up innovative.

Leggi tutto

Circolare n° 67/2013

Circolare mensile in materia di credito e finanza – Giugno 2013.

Leggi tutto

Pagina 101 di 185 pagine ‹ First  < 99 100 101 102 103 >  Last › Pagina precedente  Pagina successiva