Circolari

Giurisprudenza – Cooperative sociali e servizio di igiene urbana - Inammissibilità affidamenti diretti – Servizio di pulizia e portierato – Inammissibilità in house procurement.

Circolare n° 178/2010 » 21.05.2010

Si segnalano le due decisioni qui di seguito indicate:

• Consiglio di Stato 11 Maggio 2010, n. 2829, in merito all’articolo 5, comma 1, della L. n. 381/1991, che attribuisce agli enti pubblici la possibilità di stipulare convenzioni, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti, con cooperative sociali che svolgono attività di promozione umana ad integrazione dei cittadini, per la  fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi.  Il CdS, confermando quanto già in precedenza statuito dal TAR Lombardia, ha dichiarato l’illegittimità dell’affidamento diretto alle cooperative sociali del servizio di igiene urbana, ai sensi dell’articolo 5 citato. 

Il Consiglio di Stato ha infatti precisato che la richiamata disposizione, nel riferirsi alla “fornitura di beni e servizi” offre agli enti pubblici la possibilità di stipulare con le cooperative che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate convenzioni - anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione – per la fornitura di beni e servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) in favore dell’amministrazione richiedente e non già per l’affidamento di servizi pubblici locali destinati a terzi, quale è quello di igiene urbana.

La decisione è disponibile a richiesta presso gli uffici (m.calaresu@fise.org).

• TAR Bari, n. 1898/2010 del 17 maggio 2010 che, su ricorso di azienda associata, ha affermato che il servizio di pulizia di uffici e presidi ospedalieri non può essere considerato “strettamente necessario” ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali di una ASL, in quanto  le attività di pulizia sono strumentali all’esercizio di qualunque attività pubblica o privata e sono erogabili da qualsiasi soggetto e a favore di chiunque; non sussistono pertanto, ad avviso del TAR, i presupposti definiti dall’art. 27, comma 3 della legge n. 244 del 2007 che limitano il ricorso legittimo all’affidamento in house da parte di soggetti dell’Amministrazione pubblica. 

Da evidenziare, tra i vari aspetti di interesse della decisione, come il TAR distingua tra servizi “sanitari” (nella fattispecie: attività di soccorso e trasporto ammalati e servizio “118”) per i quali richiama propria precedente pronuncia che aveva invece riconosciuto la legittimità del ricorso all’in house procurement, e servizi non sanitari quali, oltre alle pulizie, la guardiania, il giardinaggio, i trasporti interni, la logistica, lo smistamento e consegna posta.

La decisione è disponibile a richiesta presso gli uffici (g.gherardelli@fise.org).

I migliori saluti.

Il Presidente
Giulio Quercioli Dessena


Circolari recenti

Circolare n° 058/2011

Legge n.183/2010; Collegato lavoro – Ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale in materia di contratto a termine.

Leggi tutto

Circolare n° 051/2011

17 marzo: Festa dell’unità nazionale – 25 aprile: coincidenza con lunedì dell’Angelo. Trattamenti dovuti.

Leggi tutto

Circolare n° 048/2011

Legge n. 68/1999 - Decreto interministeriale 2 novembre 2010: presentazione prospetto informativo lavoratori disabili - Proroga termini al 15 febbraio.

Leggi tutto

Circolare n° 040/2011

Assicurazione infortuni – Oscillazione per prevenzione:istanza delle aziende – Rinvio scadenza al 28 febbraio 2011.

Leggi tutto

Circolare n° 023/2011

Ritardo pagamenti e problematiche connesse - Aggiornamenti - Sentenza Corte dei Conti Reg.Campania n. 2887 del 21/12/2010 responsabilità amministrativa – L. 13/12/2010 n. 220,...

Leggi tutto

Pagina 137 di 185 pagine ‹ First  < 135 136 137 138 139 >  Last › Pagina precedente  Pagina successiva