Circolari

17 marzo: Festa dell’unità nazionale – 25 aprile: coincidenza con lunedì dell’Angelo. Trattamenti dovuti.

Circolare n° 051/2011 » 04.02.2011

1. Lo scorso 28 gennaio, il Consiglio dei Ministri – come si legge nel comunicato stampa diramato al termine della riunionesi è soffermato sugli effetti civili della giornata del 17 marzo 2011, festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Poiché tale qualificazione comporta l’implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive, il Consiglio ha ritenuto obbligatorio di conseguenza (e solo per quest’anno) estendere alla giornata del 17 marzo 2011 le regole in materia di orario festivo, …e il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti”.

Secondo quanto precisato da Confindustria, dunque – per il solo anno  2011 -  la giornata del 17 marzo dovrà essere considerata alla stessa  stregua delle altre festività  previste dall’art. 5 della legge n. 260/1949.
 
2. Con  l’occasione, Confindustria ha fornito indicazioni anche in merito al trattamento retributivo da corrispondere ai lavoratori in occasione del prossimo 25 aprile (giorno dell’anniversario della Liberazione) che, quest’annocoinciderà con la festività religiosa del lunedì dell’Angelo.

Al riguardo, occorre fare riferimento all’ art. 5 della legge n. 260/1949  che disciplina il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori nel caso che una delle festività nazionali (2 giugno; 25 aprile; 1 maggio) ricorra di domenica.

Nella fattispecie, l’art. 5 prevede la corresponsione ai lavoratori retribuiti in misura fissa di una quota giornaliera di retribuzione in aggiunta alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera (compreso ogni elemento accessorio).
 
Inoltre, in caso di festività coincidenti, l’art. 2 della legge n. 90/1954 disponde che il trattamento stabilito dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavorosospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro”.

In altre parole, la legge n. 90/1954 dispone che il trattamento economico previsto dalla legge n. 260/1949 per il caso delle festività ricorrenti di domenica, si applichi anche all’ipotesi delle festività coincidenti, così come accadrà il 25 aprile 2011.
 
Si segnala, infine, che con la sentenza n. 2369/2004, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’art. 2 della legge n. 90/1954 (che, come visto, estende il trattamento previsto dall’art. 5 della legge n. 260/1949 anche all’ipotesi di festività coincidente con le altre festività non lavorate), non distingue tra lavoratori retribuiti in misura fissa o meno.

Il trattamento ivi previsto deve essere, pertanto, applicato ad entrambe le categorie di lavoratori.

Cordialmente.

» Firma Responsabile Area Lavoro e Sicurezza - Giancarlo Cipullo  |   Autore mf
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