Circolari
Quadro aggiornato sul regime di detassazione dei premi di produttività (art. 2 D.L. n. 93/08).
Circolare n° 008/2011 » 04.01.2011
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni al riguardo, tenuto anche conto dei recenti sviluppi normativi, si ritiene utile riassumere il quadro aggiornato del regime di detassazione dei premi di produttività, lavoro notturno e straordinari, prevista dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008.
Genesi della norma
L’art. 2, comma 1 del D.L. 93/2008 ha introdotto in via sperimentale nel nostro ordinamento, per il secondo semestre del 2008, una tassazione agevolata sulle componenti variabili della retribuzione.
In particolare, la versione originaria della norma prevedeva che erano agevolabili le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in relazione a:
-
prestazioni di lavoro straordinario (lett. a);
-
prestazioni di lavoro supplementare in regime di part time (lett. b);
-
incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa (lett. c).
L’agevolazione consisteva nell’applicazione di un imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, nel limite complessivo di 3.000 euro lordi, a condizione che i lavoratori dipendenti avessero percepito nel 2007 redditi di lavoro dipendente non superiori a 30.000 euro lordi.
Con l’art. 5, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2), le predette disposizioni furono prorogate, per l’anno 2009, con esclusivo riferimento alle ipotesi disciplinate dalla lett. c) dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 93/2008.
Con la legge finanziaria per il 2010 la proroga è stata estesa a tutto l’anno in corso (cfr. art. 2, comma 156, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191).
La normativa vigente per gli anni 2009 e 2010 prevede i seguenti requisiti e limiti:
- importo annuo massimo agevolabile pari a 6.000 euro lordi;
- agevolazione applicabile ai soli titolari di redditi di lavoro dipendente che non abbiano superato nell’anno precedente i 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.
Per l’anno 2011 il regime di detassazione è stato prorogato con la legge di stabilità 2011 approvata definitivamente dal Senato il 7 dicembre scorso. Si analizzano di seguito le ipotesi oggetto di detassazione che hanno suscitato maggiori problemi interpretativi.
Organizzazione di lavoro su turni
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 del 22 ottobre 2008 ha chiarito che “.. rientrano nel regime di tassazione agevolata le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato su turni”, perché “.. l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa”.
Si ricorda che l’efficienza organizzativa rientra tra gli elementi di cui alla lett. c) dell’art. 2 del D.L. 93/2008, cui devono essere correlate le somme erogate ai dipendenti per essere detassabili.
La risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 ha ribadito tale affermazione, ma ha inoltre precisato che “..la misura agevolativa trova applicazione non solo qualora l'organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall'impresa ma anche nel caso in cui questa applichi un nuovo e più ampio schema di turnazione che, come richiede il precetto di legge, dia luogo a "incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa".
Secondo alcuni questa formulazione implicava che, per dar corso alla detassazione, occorreva comunque introdurre un qualche elemento di novità agli schemi di turnazione già in essere e che l’efficienza organizzativa non fosse sufficiente.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 34/2010, riferita al settore del turismo, chiariva in linea generale che “..il lavoro a turni deve ritenersi agevolabile rappresentando di per sé una forma di efficienza organizzativa, alla medesima stregua del lavoro notturno, purché sia argomentabile la riconducibilità ad incrementi di produttività competitività e redditività anche mediante un comunicato aziendale rivolto alla generalità dipendenti interessati.”
L’Agenzia delle Entrate ha ripreso tale interpretazione con la circolare n. 47 del 27 settembre scorso e la risoluzione n. 130 del 14 dicembre scorso.
Nella prima circolare l’Agenzia delle Entrate ricorda che le somme erogate per lavori su turni sono agevolabili sempre se correlate al conseguimento di incrementi di produttività (la circolare fa riferimento sinteticamente solo alla produttività, ma tale richiamo deve intendersi esteso anche a tutte le altre voci previste dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, tra le quali l’efficienza organizzativa).
Tale concetto è stato chiarito definitivamente dalla risoluzione n. 130/2010 che afferma “.. il lavoro su turni deve ritenersi in linea di principio riconducibile nel regime di tassazione agevolato se correlato ad incrementi di produttività, competitività e redditività”.
Peraltro va ricordato che la risoluzione n. 83 già citava espressamente la circolare n. 49/2008, laddove chiariva che “gli elementi di produttività ed efficienza non devono necessariamente essere nuovi o innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dall’impresa”.
Ne consegue, pertanto, che le imprese che hanno un’organizzazione del lavoro necessariamente articolata su turni, in funzione delle esigenze produttive ben possono avvalersi dei benefici della detassazione sempre che ricorrono i presupposti di legge.
Lavoro notturno
La risoluzione n. 83 ha chiarito, sulla base dell'interpretazione delle precedenti circolari nn. 49/2008 e 59/2008, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione sia il compenso ordinario, sia la maggiorazione per il lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.
Il regime agevolato si applica, per ragioni di coerenza logico-sistematica, sia nei casi in cui il lavoro notturno è prestato nell'ambito dell'ordinaria organizzazione dell'orario di lavoro su turni, sia quando sia reso da lavoratori non turnisti, ovvero sia svolto solo occasionalmente.
Tale principio è stato riconfermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 130/2010, con riferimento ad uno specifico settore produttivo (editoria) nel quale l’attività lavorativa normale è ordinata anche su turni notturni.
L’Agenzia ha precisato che il lavoro notturno, compreso quello reso da lavoratori non turnisti, è in linea di principio agevolabile se correlato ad incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività.
La nozione di lavoro notturno cui fare riferimento è quella determinata dalla contrattazione collettiva applicabile, così come specificano espressamente la risoluzione n. 83.
Lavoro straordinario
La mancata citazione della lettera a) dell’art. 2 del D.L. 93/2008 nel provvedimento di proroga del regime di detassazione nel 2009 (art. 5, D.L. 185/2008) era stata generalmente interpretata nel senso di considerare agevolabile solo lo straordinario forfetizzato, riconducibile alla lettera c) ai sensi dei chiarimenti forniti nelle circolari nn. 49 e 59 del 2008.
Con la risoluzione n. 83 dell’agosto scorso, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il regime di detassazione è applicabile anche alle prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dalla contrattazione collettiva (cfr. punto 1.7 della circolare n. 49/2008), purché correlate ai presupposti di legge.
Attestazione richiesta alle imprese
Per quanto concerne la prova del nesso esistente tra le somme erogate ai lavoratori (a titolo di straordinario, lavoro notturno, ecc.) ed il perseguimento delle finalità previste dalla norma, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è necessaria un’attestazione dell’impresa.
La risoluzione n. 130/2010, e le successive istruzioni del modello CUD 2011 pubblicate in bozza il 15 dicembre scorso sul sito dell’’Agenzia delle Entrate, hanno ulteriormente semplificato la procedura prevedendo che:
-
la dichiarazione dell’impresa è data “..dalla certificazione nelle annotazioni del CUD 2011 che le somme sono state erogate al lavoratore a titolo di incremento delle produttività del lavoro”;
-
tale annotazione è “..condizione di per sé sufficiente a provare l’esistenza delle finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma”.
Va ricordato ancora una volta, che l’interpretazione contenuta nella risoluzione n. 83 risponde alla ratio dell’art. 2 del D.L. n. 93/2008, che vuole che la concessione del beneficio al lavoratore sia sempre conseguente ad una valutazione dell’impresa in ordine al conseguimento delle finalità di incremento di produttività.
Sulla base di tale attestazione le imprese potranno riconoscere già in sede di conguaglio di fine anno il regime di detassazione sulle somme erogate nell’anno 2010 per il perseguimento delle finalità di cui alla lett. c) dell’art. 2 del D.L. 93/2008.
Recupero dell’agevolazione per gli anni pregressi
Per quanto concerne il recupero delle maggiori imposte subite sulle somme percepite negli anni 2008 e 2009 per prestazioni di lavoro detassabili, la risoluzione n. 83 dell’agosto scorso prevedeva la possibilità del lavoratore di presentare alternativamente:
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una dichiarazione integrativa e/o correttiva nei termini, ovvero;
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un’istanza di rimborso ex art. 38 del DPR n. 602/1973.
La scadenza ravvicinata per la presentazione da parte del lavoratore delle dichiarazioni integrative e/o correttive per gli anni passati aveva però ridotto la possibilità concreta di usufruire della prima opzione, posto le rilevanti difficoltà per le imprese a fornire in tempo per tutti lavoratori le attestazioni relative alle somme agevolabili per gli anni passati, e per i CAF ad elaborare tali dichiarazioni.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 48, aveva pertanto previsto la possibilità di fornire l’attestazione delle somme erogate negli anni pregressi 2008 e 2009 a fronte di incrementi di produttività direttamente nel modello CUD 2011.
Le istruzioni in bozza del CUD 2011 prevedono ora l’obbligo del datore di lavoro di indicare, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009:
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le somme assoggettate a tassazione ordinaria che, alla luce dei chiarimenti della risoluzione n. 83, possono invece essere assoggettate a tassazione sostitutiva (punti 92-bis, 92-quater);
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le somme già assoggettate a tassazione sostitutiva, quali i premi di produttività (punti 92-ter, 92-quinquies) al fine di verificare se il bonus annuo agevolabile (3.000 euro nel 2008, 6.000 euro nel 2009) è stato già utilizzato interamente.
Il datore di lavoro dovrà certificare nelle annotazioni che le somme indicate nei punti 92-bis e 92-quater sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro e che su tali importi non è stata applicata la tassazione sostitutiva.
Nel caso di lavoratori cessati prima del 2010, il datore di lavoro è tenuto, su richiesta dell’ex lavoratore, al rilascio di un CUD 2011 semplificato al solo fine di attestare le somme assoggettate negli anni passati a tassazione ordinaria e che potevano essere agevolate. Tale obbligo sussiste solo ove il datore di lavoro sia obbligato alla presentazione del modello 770/2011 semplificato.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel 2010, prima dell’emanazione della risoluzione n. 83, ove sia stata già rilasciata la certificazione, il lavoratore può richiedere al datore di lavoro la consegna di una nuova certificazione con l'indicazione (nel punto 92-sexies) delle somme assoggettate a tassazione ordinaria, che potevano essere agevolate. Il medesimo punto dovrà essere compilato dal datore di lavoro anche nei casi in cui la certificazione non sia stata rilasciata all’ex lavoratore.
I lavoratori potranno richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate con riferimento alle annualità passate 2009-2008, attraverso la presentazione del modello 730/2011, sia tramite i CAF sindacali, sia tramite le imprese che prestano assistenza fiscale.
In tale seconda ipotesi, i lavoratori in assistenza fiscale dovranno esibire il CUD 2011, attestante le somme erogate nel passato a titolo di incremento della produttività (punti 92-bis, 92-quater compilati e relativa annotazione), il CUD e la dichiarazione dei redditi relativi all’anno nel quale sono stati erogati i compensi.
Tale documentazione consentirà alle imprese che prestano assistenza fiscale di calcolare l’ammontare del rimborso spettante (rimborso IRPEF, diminuito dell’imposta sostitutiva dovuta e rimborso dell’addizionale regionale e comunale).
Regime applicabile dal 1° gennaio 2011
L’art. 53 del DL 78/2010 prevedeva la prosecuzione per l’anno 2011 della detassazione, a condizione che le somme oggetto del beneficio fossero erogate in attuazione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di secondo livello.
La norma in oggetto prevedeva:
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l’innalzamento del limite del reddito entro il quale il dipendente poteva beneficiare da 35.000 a 40.000 euro;
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il mantenimento del limite complessivo di 6.000 euro lordi annui delle somme oggetto del beneficio fiscale;
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l’individuazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva ad un successivo provvedimento attuativo del Governo da emanare entro il 31 dicembre 2010, sentite le parti sociali.
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Il comma 47 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2011 recentemente approvata, in attesa di pubblicazione in G.U., ha modificato tale regime, prevedendo:
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la proroga al 31 dicembre 2011 della disciplina di detassazione dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge 185/2008 (cioè dell'art. 2, lett. c) D.L. 93/2008), confermando così l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 10%;
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l’allargamento dell’agevolazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2010, a 40.000 euro;
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l’aggiornamento dell’annualità di riferimento (sia quella del limite reddituale, sia quella relativa all’importo su cui è applicata la detassazione) all’anno 2010.
Tale proroga conferma dunque la disciplina vigente escludendo la necessità che le somme oggetto del beneficio siano erogate in attuazione di disposizione di contrattazione collettiva di secondo livello, come invece prevedeva l’art. 53 del D.L. 78/2010, lasciando comunque aperta la facoltà di concludere accordi sindacali.
Con riserva di ulteriori aggiornamenti al riguardo, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti e per rinnovare gli auguri di un sereno Anno Nuovo.
Il Segretario Uniport
Alberto Valecchi
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