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Legge n. 183/2010 – Collegato Lavoro – Art. 24: modifiche alla disciplina in materia di permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n.104/1992 - Prime istruzioni INPS

Circolare n° 012/2011 » 10.01.2011

Con circolare n.155 del 3 dicembre 2010, l’INPS fornisce i primi chiarimenti sull’art.24 della legge n.183/2010, concernente le modifiche alla disciplina in materia di permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n.104/1992.

Facciamo seguito alla nostra del 30 (circ. n. 402/2010), con la quale sono stati illustrati i contenuti della legge n.183 del 4 novembre 2010 (cosiddetto collegato lavoro), per comunicarVi la pubblicazione della prima circolare INPS sul provvedimento.

Con la circolare n.155 del 3 dicembre u.s. l’INPS fornisce i chiarimenti sull’art.24, concernente le modifiche alla disciplina in materia di permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n.104/1992 (assistenza a persone con disabilità gravi).

In particolare, quanto al grado di parentela ed affinità entro il quale i lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire dei permessi, l’INPS segnala che, mentre in base al previgente dettato normativo il grado arrivava fino al terzo, ora, invece, il diritto a godere dei permessi è concesso ai parenti ed affini del disabile entro il secondo grado.

Inoltre, a differenza del passato, la legge stabilisce che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

L’INPS, quindi, considerato che la legge n. 183/2010 è entrata in vigore il 24 novembre 2010, invita gli uffici ad esaminare, sulla base dei nuovi criteri, le domande presentate a decorrere dalla predetta data nonché le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti.

Per quanto concerne sia le istanze presentate prima della suddetta data e non ancora istruite, sia i provvedimenti già adottati prima di tale data sulla base delle previgenti disposizioni, dovranno essere riesaminate, alla luce delle nuove disposizioni, le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti disabili in situazione di gravità nonché quelle presentate da più familiari per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave.

Nel primo caso, le Sedi dovranno richiedere ai beneficiari tutti gli elementi utili a verificare la sussistenza o meno dei presupposti; nel secondo caso, poiché i permessi potranno essere fruiti esclusivamente da un solo lavoratore, le Sedi dovranno richiedere ai soggetti interessati le informazioni necessarie all’individuazione del lavoratore dipendente beneficiario dei permessi.

Al riguardo, si consiglia alle aziende interessate di informare i lavoratori beneficiari dei permessi in questione, direttamente ovvero mediante comunicato, delle innovazioni introdotte dal suddetto art.24 che, come rimarcato dalla circolare INPS, comportano il riesame, da parte dell’INPS, dei provvedimenti già adottati dall’Istituto o in corso di istruttoria al 24 novembre 2010.

Con riserva di ulteriori aggiornamenti al riguardo, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Uniport
Alberto Valecchi

Autore AC

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