<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
    xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

    <channel>
    
    <title><![CDATA[Circolari]]></title>
    
    <description></description>
    <dc:language>it</dc:language>
    <dc:creator>acap@acap.it</dc:creator>
    <dc:rights>Copyright 2026</dc:rights>
    <dc:date>2026-04-07T14:08:14+00:00</dc:date>
    <admin:generatorAgent rdf:resource="http://expressionengine.com/" />
    

    <item>
      <title><![CDATA[Circolare ASSOMANOVALANZA]]></title>
      <link>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/23852</link>
      <guid>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/23852#When:08:41:05Z</guid>
      <description><![CDATA[Circolare Ministero della Salute 12/4/2021 – Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per COVID19.<p style="text-align: justify;">
	Con la circolare in oggetto, il Ministero della Salute ha aggiornato quanto indicato il 12 ottobre u.s.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Di seguito le principali novità.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	La circolare prevede che in caso di ricovero ospedaliero per complicanze da COVID19, sarà cura del medico competente, previo certificato di negativizzazione, provvedere alla visita di idoneità alle mansioni, analogamente a quanto previsto dall’articolo 41, secondo comma, lettera e-ter del d. lgs. n. 81/2008 per i casi di assenza per malattia superiore ai sessanta giorni consecutivi.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Ciò indipendentemente dalla durata dell’assenza, anche al fine di valutare specifici profili di rischiosità.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Il Ministero ha quindi recepito formalmente quanto previsto nel Protocollo firmato dalle Parti Sociali il 6 aprile 2021, paragrafo 12 “Sorveglianza sanitaria/Medico competente/RLS”, settimo punto (cfr. circolare Assomanovalanza n. 5/2021 del 9 aprile u.s.).</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Lavoratori positivi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	I lavoratori in tale situazione possono rientrare al lavoro dopo 10 giorni di isolamento decorrenti dalla comparsa dei sintomi, ovvero dalla positività per gli asintomatici, a seguito di tampone molecolare negativo effettuato al termine dei 10 giorni ed inviato al datore di lavoro anche per il tramite del medico competente.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Nel caso dei sintomatici, il test deve essere effettuato al termine dei 10 giorni, di cui gli ultimi 3 senza sintomi.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Non devono essere considerati, come in passato, i sintomi come anosmia e ageusia/digeusia poiché possono avere durata anche molto prolungata.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Lavoratori positivi a lungo termine.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Diversamente da quanto previsto nella circolare del 12 ottobre 2020, il Ministero precisa che i lavoratori positivi possono essere riammessi in azienda dopo un isolamento di 21 giorni solo in caso di negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario (come previsto nel Protocollo del 6 aprile u.s.. paragrafo 2 “Modalità di ingresso in azienda”, quarto punto - cfr. circolare Assomanovalanza n. 5/2021 del 9 aprile u.s.).</p>
<p style="text-align: justify;">
	L’eventuale lasso di tempo tra i 21 giorni e la negativizzazione, qualora il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, sarà coperto da certificazione di prolungamento malattia rilasciata dal medico curante.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Lavoratore contatto stretto asintomatico.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	In caso di contatto stretto con un positivo, il lavoratore sarà soggetto a certificazione di malattia rilasciata dal medico curante, salvo che non possa essere collocato in lavoro agile.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Il lavoratore sarà riammesso in azienda dopo una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto e l’esito negativo del tampone molecolare o antigenico.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Cordiali saluti.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[visualizza come ccnl, Mostra su FISE, Visualizza nella Newsletter FISE,]]></dc:subject>
      <dc:date>2021-04-16T08:41:05+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[Circolare ASSOMANOVALANZA]]></title>
      <link>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/23796</link>
      <guid>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/23796#When:09:05:22Z</guid>
      <description><![CDATA[Protocollo tra le Parti Sociali per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID19 – Aggiornamento 6 aprile 2021 – Protocollo per la vaccinazione nei luoghi di lavoro.<p style="text-align: justify;">
	Nella tarda serata del 6 aprile u.s. le principali Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali nazionali hanno condiviso l’allegato Protocollo (Allegato 1), che aggiorna il testo sottoscritto il 14 marzo dello scorso anno, nei primissimi giorni dell’emergenza epidemiologica e poi modificato il successivo 24 aprile.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Come noto, il Protocollo ha valenza di fonte normativa, essendo stato recepito dapprima con il DPCM 22 marzo 2020 (articolo 1, comma 3) e da ultimo con il DPCM 2 marzo 2021 (articolo 4, comma 1).&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
	Le modifiche intervenute il 6 aprile non comportano particolari novità, e sono per lo più aggiornamenti che recepiscono le prassi, le circolari e le normative in materia intervenute nel frattempo, sostituendo le procedure e i riferimenti adottati un anno fa.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
	Assai più innovativo appare invece l’altro Protocollo, sottoscritto contestualmente e dagli stessi soggetti, con cui i sistemi di rappresentanza delle imprese, e dei lavoratori, si pongono come protagonisti attivi e in prima fila nell’ambito del contrasto alla diffusione dell’epidemia, attraverso la messa a disposizione dei luoghi di lavoro come “punti di vaccinazione aggiuntivi” (Allegato 2).&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
	Di seguito, in sintesi, i principali elementi dei due Protocolli.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro 6 aprile 2021.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Il testo del Protocollo è in larghissima parte quello del 24 aprile 2020; le principali modifiche sono così sintetizzabili, per argomento:&nbsp;INFORMAZIONE&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
	Il testo del 6 aprile aggiunge diversi richiami alle mascherine FFP2 o FFP3 come strumenti di protezione individuale “di tipo superiore” rispetto alle mascherine chirurgiche, laddove necessarie.</p>
<p style="text-align: justify;">
	MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA</p>
<p style="text-align: justify;">
	Vengono elencate le diverse leggi nel frattempo emanate inerenti le misure a tutela della salute collettiva, dal decreto-legge “Cura Italia” (18/2020 convertito in legge n. 27/2020) in poi.</p>
<p style="text-align: justify;">
	In relazione al caso del lavoratore positivo al virus e del suo rientro in azienda, si evidenzia la necessità del tampone molecolare negativo (effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario) successivo ai ventuno giorni dalla contrazione dell’infezione, in ottemperanza alla circolare del Ministero della Salute del 12.10.2020.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Vengono citati i Protocolli specifici di settore per le diverse attività produttive intervenuti nei mesi scorsi come strumenti di prevenzione di affollamento e di situazioni a rischio di contagio.</p>
<p style="text-align: justify;">
	PULIZIA E SANIFICAZIONE</p>
<p style="text-align: justify;">
	Si cita la circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020 come riferimento ai fini della pulizia e sanificazione dei locali e spazi aziendali, oltre che delle postazioni di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">
	D.P.I.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Pur in una situazione diversa da quella di inizio pandemia, in cui scarseggiavano le forniture di d.p.i., mascherine incluse, nel Protocollo se ne raccomanda comunque un “utilizzo razionale”.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Si richiama l’obbligo dell’utilizzo di mascherine chirurgiche, o comunque di livello superiore, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, sia al chiuso che all’aperto, con l’eccezione delle attività svolte in condizione di isolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">
	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TRASFERTE)</p>
<p style="text-align: justify;">
	Sulle trasferte nazionali e internazionali il Protocollo ritiene opportuna una particolare attenzione del datore di lavoro in collaborazione con il Medico Competente e l’RSPP, anche con riguardo all’andamento epidemiologico delle destinazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Nel Protocollo dell’aprile 2020 le trasferte erano, invece, annullate o sospese.</p>
<p style="text-align: justify;">
	SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE</p>
<p style="text-align: justify;">
	Si ritengono consentite le riunioni in presenza solo in casi di necessità e urgenza, con obbligo di uso di mascherina chirurgica o dispositivi di livello superiore.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Per quanto concerne la formazione, come da articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, il Protocollo prevede la sospensione di tutti gli eventi interni e delle attività di formazione in aula (salvo deroghe di legge), con l’eccezione degli esami di qualifica dei percorsi di istruzione e formazione professionale oltre che per la formazione in azienda dei lavoratori dell’azienda stessa, quella in materia di salute e sicurezza, tirocini, stage, etc. previa attuazione delle misure di contenimento del rischio.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Rispetto alla precedente versione del Protocollo, è venuta meno, coerentemente con quanto sopra, la previsione secondo cui i ruoli e le funzioni in materia di sicurezza sul lavoro erano mantenute anche in assenza dell’aggiornamento della formazione professionale, per cause di forza maggiore dovute all’emergenza.</p>
<p style="text-align: justify;">
	SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS</p>
<p style="text-align: justify;">
	Sul tema, il Protocollo aggiunge diversi passaggi non presenti nella versione precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Alla sorveglianza sanitaria viene attribuito un ruolo primario ai fini del contrasto al COVID in sede aziendale, in quanto misura di prevenzione oltre che informativa e formativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Inoltre, il Protocollo fa riferimento alla “sorveglianza sanitaria eccezionale” prevista per i lavoratori fragili in attuazione delle normative intervenute nel frattempo oltre che della circolare congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute del 4.9.2020.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Diversamente dal precedente Protocollo, è sancito esplicitamente il ruolo del Medico Competente di collaborazione con l’Autorità Sanitaria ai fini dell’individuazione dei “contatti stretti” del lavoratore eventualmente risultante positivo al tampone COVID19.</p>
<p style="text-align: center;">
	****</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione antiSARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro 6 aprile 2021.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Con questo documento, invece, gli stessi soggetti (Associazioni Imprenditoriali e Sindacali ma anche Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, INAIL e Commissario Straordinario Emergenza COVID) hanno condiviso un percorso mirante alla vaccinazione dei lavoratori nelle aziende.</p>
<p style="text-align: justify;">
	L’obiettivo è quello di contribuire ad accelerare la vaccinazione di massa, rendendo nel contempo più sicuri gli stessi ambienti di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">
	L’incremento dei punti e sedi in cui è possibile vaccinarsi ha una reale utilità, evidentemente, nel presupposto che a partire dalle prossime settimane vi sia ampia disponibilità di vaccini.</p>
<p style="text-align: justify;">
	I principali elementi del Protocollo sono i seguenti:</p>
<ul>
	<li style="text-align: justify;">
		l’impegno delle aziende riguarda tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (punto 1);</li>
	<li style="text-align: justify;">
		sono potenzialmente interessate tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori e dalla dimensione (punto 2);</li>
	<li style="text-align: justify;">
		i lavoratori saranno vaccinati sulla base del principio della volontarietà, ferma rimanendo una adeguata informazione, al fine di favorire la piena consapevolezza delle scelte dei lavoratori, oltre che alla riservatezza e della sicurezza delle informazioni raccolte, evitando ogni possibile discriminazione di qualsiasi natura (punti 2, 7-9);</li>
	<li style="text-align: justify;">
		la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione, la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni sono a carico dei servizi sanitari della Regione (punto 6);</li>
	<li style="text-align: justify;">
		i costi organizzativi, oltre che quelli per la somministrazione, sono a carico dei datori di lavoro; se eseguite in orario di lavoro, le vaccinazioni sonno equiparate a tutti gli effetti ad orario di lavoro (punti 6 e 15);</li>
	<li style="text-align: justify;">
		spetta al Medico Competente fornire le informazioni su vantaggi e rischi connessi alla vaccinazione nonché di assicurare la registrazione delle vaccinazioni eseguite, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dai servizi sanitari regionali (punti 9-11);</li>
	<li style="text-align: justify;">
		nell’elaborazione dei piani aziendali per la vaccinazione, i datori di lavoro si confronteranno con il Comitato antiCovid costituito ai sensi dei Protocolli 14.3.2020, 24.4.2020 e 6.4.2021 (punto 3);</li>
	<li style="text-align: justify;">
		è infine data la possibilità ai datori di lavoro di ricorrere a strutture sanitarie private, con oneri a proprio carico, fatta eccezione per la fornitura dei vaccini che rimane a carico dei servizi sanitari regionali (punti 12-14).</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
	****</p>
<p style="text-align: justify;">
	Il Protocollo contiene dichiarazioni prevalentemente di principio, o comunque elenca in maniera generica e sintetica gli adempimenti, gli obblighi e i principali elementi della vaccinazione nei luoghi di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Gli aspetti di dettaglio sono invece in fase di definizione, in queste ore, nell’ambito dei Soggetti Istituzionali interessati (Conferenza Stato Regioni, INAIL, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Commissario Straordinario Emergenza COVID19 oltre alle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro) in un documento recante “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS/CoV2/COVID19 nei luoghi di lavoro” citato anche nel Protocollo del 6 aprile.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Secondo prime anticipazioni, il documento entra nel merito degli adempimenti di dettaglio a carico dei datori di lavoro oltre che dei necessari presupposti per l’individuazione dei luoghi di lavoro da valutare idonei alla vaccinazione.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Cordiali saluti.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano, visualizza come ccnl,]]></dc:subject>
      <dc:date>2021-04-09T09:05:22+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[Circolare ASSOMANOVALANZA]]></title>
      <link>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/23708</link>
      <guid>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/23708#When:10:32:49Z</guid>
      <description><![CDATA[Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (“Decreto Sostegni”) - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.<p style="text-align: justify;">
	Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo u.s. è stato pubblicato il decreto-legge in oggetto recante, al Titolo II, “Disposizioni in materia di lavoro”.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Di seguito si elencano sinteticamente le principali norme di possibile interesse per il settore.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Articolo 8, commi 1-8 - Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	La norma prevede una ulteriore proroga della possibilità di utilizzare ammortizzatori sociali in relazione a riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica.</p>
<p style="text-align: justify;">
	I principali aspetti dell’intervento sono i seguenti:</p>
<ul>
	<li style="text-align: justify;">
		per le aziende iscritte al F.I.S. (o che usufruiscono di cassa integrazione in deroga) la durata massima è pari a 28 settimane, nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021;</li>
	<li style="text-align: justify;">
		massimo 13 settimane, e nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, per le aziende destinatarie della CIG ordinaria;</li>
	<li style="text-align: justify;">
		per tali trattamenti non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro;</li>
	<li style="text-align: justify;">
		possono beneficiare del trattamento i lavoratori in forza nelle aziende al 23 marzo 2021;</li>
	<li style="text-align: justify;">
		le domande di accesso ai trattamenti devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Articolo 8, commi 9-11 – Proroga del divieto di licenziamento e di sospensione/attivazione delle procedure di licenziamento collettivo.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Sono ancora prorogate, fino al 30 giugno 2021, le disposizioni che stabiliscono:</p>
<ul>
	<li style="text-align: justify;">
		la preclusione all'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991;</li>
	<li style="text-align: justify;">
		la sospensione delle procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020;</li>
	<li style="text-align: justify;">
		la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604/1966;</li>
	<li style="text-align: justify;">
		la sospensione delle procedure in corso di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966 per i licenziamenti economici individuali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
	Per i datori di lavoro che utilizzano cassa integrazione in deroga ovvero sono iscritti al F.I.S. le medesime preclusioni proseguono dall’1 luglio al 31 ottobre 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Fanno naturalmente eccezione le cessazioni dei rapporti di lavoro riconducibili a passaggio di appalto con contestuale assunzione da parte del datore di lavoro subentrante, in applicazione dell’articolo 5 del CCNL Appalti militari ed enti vari stipulato il 25 marzo 2019, o anche di previsioni di legge o del contratto di appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Come da normative precedenti, inoltre, non rientrano nel divieto i licenziamenti dovuti a:</p>
<ul>
	<li style="text-align: justify;">
		accordi collettivi di livello aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo;</li>
	<li style="text-align: justify;">
		cessazione definitiva dell'attività di impresa;</li>
	<li style="text-align: justify;">
		fallimento dell’azienda, quando non ne sia previsto l'esercizio provvisorio o ne sia disposta la cessazione.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Articolo 15 - Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Fino al 30 giugno 2021 i lavoratori “fragili” (affetti da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, disabili con connotazione di gravità) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione equivalente ai sensi dei contratti collettivi applicati, o a svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, sempre fino al 30 giugno p.v. l’assenza dal servizio è equiparata, per tali soggetti, a ricovero ospedaliero.</p>
<p style="text-align: justify;">
	I periodi di assenza non rilevano, inoltre, ai fini del periodo di comporto.</p>
<p style="text-align: justify;">
	&nbsp;Tali disposizioni prorogano quanto inizialmente previsto dall’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, successivamente prorogato fino al 28 febbraio u.s. e retroattivamente, ai sensi dell’articolo 15, anche per il periodo tra il 1° marzo u.s. e l’entrata in vigore del decreto-legge n. 41 (23 marzo 2021).&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Articolo 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	La norma dispone l’ennesima proroga, fino al 31 dicembre 2021, della possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in deroga alle norme vigenti, ovvero senza indicazione delle causali di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">
	E’ confermata la durata massima complessiva di ventiquattro mesi e la possibilità di prorogare o rinnovare il contratto per una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi; tuttavia, a far data dal 23 marzo 2021, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.</p>
<p style="text-align: center;">
	***</p>
<p>
	Al seguente link è possibile reperire l’intero provvedimento legislativo <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-22&amp;atto.codiceRedazionale=21G00049&amp;elenco30giorni=true">https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-22&amp;atto.codiceRedazionale=21G00049&amp;elenco30giorni=true</a></p>
<p style="text-align: justify;">
	Cordiali saluti.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2021-03-24T10:32:49+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[Circolare ASSOMANOVALANZA]]></title>
      <link>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/23300</link>
      <guid>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/23300#When:14:10:46Z</guid>
      <description><![CDATA[Decontribuzione sud (Articolo 27 decreto-legge n. 104/2020 convertito in legge n. 126/2020) – Chiarimento INPS.<p>
	La norma in oggetto ha riconosciuto un esonero pari al 30 per cento dei contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) ai datori di lavoro privati (esclusi agricoli e domestici) la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).</p>
<p>
	L’esonero si riferisce <u>a tutti i rapporti di lavoro dipendente in essere</u>, non solo alle nuove assunzioni, <u>la cui prestazione si svolge nelle aree interessate</u>.</p>
<p>
	Non è quindi un incentivo a nuove assunzioni, di scarsa utilità in questa fase, ma è subordinato al regolare rilascio del DURC, oltre che al rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, quale è ad esempio il CCNL sottoscritto da FISE-ASSOMANOVALANZA con FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI il 25 marzo 2019.</p>
<p>
	La misura è finalizzata a contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali.</p>
<p>
	L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19: trattasi quindi di Aiuto di Stato ai sensi delle normative europee e come tale necessita di approvazione preventiva.</p>
<p>
	Con messaggio n. 72 dell’11 gennaio u.s., l’INPS ha fornito chiarimenti circa l’applicabilità dell’esonero contributivo in alcuni casi particolari, tra cui appare di interesse per le aziende del settore quello inerente la tredicesima mensilità.</p>
<p>
	L’INPS ha infatti precisato che la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre (ottobre 2020 - dicembre 2020).</p>
<p>
	I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero in argomento sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo e la maggior somma, riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, potrà essere restituita nelle denunce di competenza gennaio 2021.</p>
<p>
	Cordiali saluti.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2021-01-15T14:10:46+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[01/2021/MI]]></title>
      <link>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/23259</link>
      <guid>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/23259#When:09:35:30Z</guid>
      <description><![CDATA[Legge di Bilancio 2021 (Legge 30.12.2020, n. 178) – Principali disposizioni in materia di lavoro subordinato privato di interesse per le aziende operanti nel settore degli appalti militari e per conto di altri enti pubblici vari.<p style="text-align: justify;">
	Nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre u.s. è stata pubblicata la legge n. 178/2020 recante “<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&amp;atto.codiceRedazionale=20G00202&amp;elenco30giorni=true">Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.</a>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
	Come di consueto, la legge di bilancio consta di numerosissimi commi (1.150 solo nell’articolo 1) ed è quindi di difficoltosa lettura e individuazione dei temi di interesse.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
	Di seguito, si riportano le principali disposizioni in materia di lavoro subordinato privato, ritenute di interesse per le aziende operanti nel settore degli appalti militari e per conto di altri enti pubblici vari, che applicano il CCNL sottoscritto il 25 marzo 2019 tra FISE-Assomanovalanza e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Articolo 1, commi 10 e seguenti – Esonero contributivo per nuove assunzioni.</strong>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
	La disposizione in questione riconosce un esonero contributivo fino a un limite di € 6.000/annui per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Lo sgravio ha durata massima di trentasei mesi (quarantotto per le regioni del Sud Italia) e riguarda i lavoratori che non abbiano compiuto i trentasei anni di età alla data della prima assunzione incentivata.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
	L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, ne' procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">
	L’esonero è soggetto ad autorizzazione da parte della Commissione UE.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Articolo 1, comma 279 – Contratti a tempo determinato.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Come noto, l’articolo 93 del decreto-legge “Rilancio” n. 34/2020 prevedeva la possibilità, per i contratti a tempo determinato, di essere prorogati o rinnovati senza indicazione della causale, laddove necessaria, in deroga all’articolo 21 del d. lgs. n. 81/2015, inizialmente fino al 30 agosto 2020 e poi (modifica introdotta con il D.L. n. 104/2020) fino al 31 dicembre 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Ora, tale possibilità di derogare alle stringenti disposizioni in materia di rapporti a tempo determinato previste dal “Decreto Dignità” del 2018 è prolungata fino al 31 marzo 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Restano ferme le disposizioni pregresse, secondo cui la proroga o il rinnovo sono possibili per un periodo massimo di dodici mesi, e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva del contratto che non può superare i trentasei mesi, come previsto <u>dall’articolo 7 del CCNL Assomanovalanza del 25 marzo 2019</u>, come condizione di miglior favore per le aziende rispetto al limite di ventiquattro mesi previsto dalla legge.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
	Conseguentemente, sarà necessario valutare con attenzione l’ambito di fruibilità della deroga, poiché le aziende che hanno già utilizzato le precedenti disposizioni per prolungare i contratti fino al 30 agosto 2020 o fino al 31 dicembre 2020, non potranno avvalersi di un’ulteriore proroga o rinnovo.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Articolo 1, commi 300 e seguenti – Ammortizzatori sociali con causale COVID19.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	La legge prevede la possibilità di ulteriori dodici settimane di ammortizzatori sociali da utilizzare in relazione a riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario a carico del Fondo di Integrazione Salariale - F.I.S. disciplinato dall’articolo 29 del d. lgs. n. 148/2015 (fino al 31 marzo 2021 invece per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e di cassa integrazione in deroga).</p>
<p style="text-align: justify;">
	La differenza come noto è legata all’inquadramento previdenziale delle <u>aziende operanti nel settore degli appalti militari e per conto di altri enti pubblici vari</u>: quelle inquadrate nel settore terziario, con almeno cinque dipendenti, avranno accesso alle prestazioni del F.I.S. ai sensi del d. lgs. n. 148/2015.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Le aziende inquadrate industria, con più di quindici dipendenti, avranno invece accesso alla CIG con causale COVID19 per il tramite dell’INPS.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Per tutte le altre aziende (inquadramento industria con meno di sedici dipendenti e inquadramento terziario con meno di cinque dipendenti) si applica la cassa integrazione in deroga con causale COVID19, come disciplinata dall’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 (Decreto “CuraItalia”) convertito in legge n. 27/2020, come modificato dai diversi interventi legislativi emergenziali del 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Eventuali periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi delle normative precedenti, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane di cui sopra.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Articolo 1, commi 306 e seguenti – Esonero contributivo parziale per datori di lavoro che non accedono ad ammortizzatori sociali con causale COVID19.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	Prolungato, per le aziende private che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per ulteriori otto settimane, da fruire entro il 31 marzo 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">
	L’importo di cui poter fruire è nel limite delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Agli stessi datori di lavoro è consentito rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto, e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Come per le analoghe misure previste nei decreti del 2020, il beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Articolo 1, commi 309 e seguenti – Divieto di licenziamenti economici e sospensione delle procedure di licenziamento collettivo.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	&nbsp;Resta precluso fino al 31 marzo 2021 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla n. 223/1991 nonché la facoltà di recedere per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604/1966; restano altresì sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
	<u>Per le imprese operanti nel settore degli appalti militari </u><u>e per conto di altri enti pubblici vari</u>, fa eccezione il caso delle cessazioni di appalto, disciplinate come noto nell’articolo 5 del CCNL Assomanovalanza 25 marzo 2019, laddove il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
	Fanno inoltre eccezioni al divieto generale i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa; le ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
	<strong>Articolo 1, comma 363 – Congedo obbligatorio di paternità per nascita del figlio</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
	La disposizione in questione modifica l’articolo 1, comma 354, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ed amplia a dieci giorni, per l’anno 2021, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.</p>
<p style="text-align: justify;">
	Confermata anche per il 2021 la norma che consente al padre lavoratore dipendente di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.</p>
<p style="text-align: center;">
	***</p>
<p style="text-align: justify;">
	Il testo integrale della legge di bilancio 2021 è reperibile al seguente link <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&amp;atto.codiceRedazionale=20G00202&amp;elenco30giorni=true">https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&amp;atto.codiceRedazionale=20G00202&amp;elenco30giorni=true</a> .</p>
<p style="text-align: justify;">
	Cordiali saluti.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2021-01-11T09:35:30+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[Circolare ASSONIME]]></title>
      <link>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/23049</link>
      <guid>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/23049#When:11:15:20Z</guid>
      <description><![CDATA[IVA. Territorialità delle prestazioni di servizi aventi a oggetto imbarcazioni da diporto: le prove dell’effettivo utilizzo nell’U.E.<p>
	La Circolare illustra la normativa – contenuta nella legge n. 160 del 2019 (art. 1, commi 725 e 726) e modificata con il decreto-legge n. 76 del 2020 (art. 48, comma 7) – con la quale sono stati precisati i criteri per individuare il luogo di effettuazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto e le relative modalità di prova.</p>
<p>
	Tali integrazioni normative hanno la finalità di superare le censure della Commissione Europea che aveva avviato una procedura di infrazione rilevando come il criterio di territorialità della direttiva IVA, legato, per alcune fattispecie, al luogo di effettivo utilizzo delle imbarcazioni, non fosse stato correttamente applicato dallo Stato italiano in quanto a tal fine la prassi amministrativa aveva fatto ricorso a criteri di forfettizzazione di carattere presuntivo.</p>
<p>
	Chi fosse interessato ad approfondire i temi trattati, può rivolgersi agli uffici di FISE nella persona di Antonella Russo (<a href="mailto:a.russo@fise.org">a.russo@fise.org</a>).</p>
<p>
	Distinti saluti.</p>]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2020-11-27T11:15:20+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[Circolari ASSONIME]]></title>
      <link>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/23030</link>
      <guid>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/23030#When:09:12:35Z</guid>
      <description><![CDATA[IVA. Detraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione;<br />
Temi di attualità relativi ai modelli di dichiarazione Redditi SC 2020 e IRAP 2020 e ai versamenti IRES e IRAP.<br />
<p>
	Si comunica che ASSONIME ha pubblicato le Circolari n. 29 e 30, rispettivamente dell’22 e del 23 novembre 2020, aventi ad oggetto: <strong><em>“IVA. Detraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione”</em></strong> e <strong><em>“Temi di attualità relativi ai modelli di dichiarazione Redditi SC 2020 e IRAP 2020 e ai versamenti IRES e IRAP”</em></strong>.</p>
<p>
	<u>La Circolare n. 29&nbsp;</u>commenta la risoluzione n. 69/E del 22 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale è stata riconosciuta la legittimità della detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione soggetti al regime IVA monofase (ad esempio le SIM card ricaricabili), quando tali mezzi siano ceduti dall’impresa titolare della concessione direttamente all'utilizzatore finale soggetto passivo d'imposta che li impiega nell’esercizio della propria attività economica.</p>
<p>
	Nella <u>Circolare n. 30</u>, Assonime, in relazione ai modelli di dichiarazione REDDITI SC 2020 e IRAP 2020 ha ricevuto alcune segnalazioni su diverse questioni.</p>
<p>
	Tra queste, particolare interesse assume quella relativa all’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto IRAP 2020 prevista dal c.d. decreto rilancio: su questo tema si registra infatti una situazione di grave incertezza.</p>
<p>
	Non prive di rilevanza sono poi i temi che riguardano l’esercizio dell’opzione ex art. 15 del d.l. n. 185 del 2008 in sede di prima applicazione dell’IFRS 16 e la rimodulazione dell’ammortamento dell’avviamento e delle attività immateriali ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018.</p>
<p>
	Chi fosse interessato ad approfondire i temi trattati, può rivolgersi agli uffici di FISE nella persona di Antonella Russo (<a href="mailto:a.russo@fise.org">a.russo@fise.org</a>).</p>
<p>
	Distinti saluti.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2020-11-25T09:12:35+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[Circolare 023/2020]]></title>
      <link>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/22976</link>
      <guid>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/22976#When:09:18:36Z</guid>
      <description><![CDATA[IVA. Il punto sulla trasmissione telematica dei corrispettivi; Le modifiche apportate dal decreto-legge n. 23 del 2020 alla disciplina dei dividendi corrisposti alle società semplici.<br />
Circolari ASSONIME<p>
	Si comunica che ASSONIME ha pubblicato le Circolari n. 27 e 28, rispettivamente dell’8 e del 9 novembre 2020, aventi ad oggetto: <strong><em>“IVA. Il punto sulla trasmissione telematica dei corrispettivi”</em></strong> e <strong><em>“Le modifiche apportate dal decreto-legge n. 23 del 2020 alla disciplina dei dividendi corrisposti alle società semplici”</em></strong>.</p>
<p>
	Con il decreto Rilancio, in considerazione dell’intervenuta emergenza sanitaria da COVID-19, è stata differita dal 1° luglio 2020 al prossimo 1° gennaio 2021 l’applicazione “a regime” della disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, riguardante gli esercenti il commercio al minuto e le altre attività assimilate di cui all’art. 22 del d.p.r. n. 633 del 1972.</p>
<p>
	In vista dell’approssimarsi di questa data, facendo seguito alle <a href="http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-24-2019.aspx">circolari nn. 14</a> e <a href="http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-24-2019.aspx">24 del 2019&nbsp;</a>- nelle quali Assonime ha fornito un primo commento in materia - <u>con la circolare n. 27</u> si illustrano gli aggiornamenti normativi successivamente intervenuti per completare tale disciplina.</p>
<p>
	Le novità riguardano, tra l’altro, la proroga della fase transitoria, il differimento dell’obbligo di invio dei dati dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria, il rinvio della “Lotteria degli scontrini”, la definizione di nuove specifiche tecniche di trasmissione dei dati, le cessioni di carburanti per motori.</p>
<p>
	Nella circolare sono esaminati, infine, alcuni chiarimenti di carattere generale forniti in materia dall’Agenzia delle entrate riguardanti, fra l’altro, la determinazione del volume d’affari, l’individuazione dei soggetti coinvolti nell’adempimento, l’emissione del documento commerciale, i rapporti tra la trasmissione telematica dei corrispettivi e l’emissione della fattura, le condizioni per usufruire del credito d’imposta previsto dalla disciplina in parola e le sanzioni applicabili.</p>
<p>
	<u>La circolare n. 28</u>analizza (facendo seguito alla precedente&nbsp;<a href="http://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/circolare-3-2020.aspx">circolare n. 3 del 2020</a>) le disposizioni dell’art. 28 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 che ha corretto molti dei problemi applicativi emersi in relazione al regime fiscale dei dividendi distribuiti a società semplici, così come modificato dall’art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019.</p>
<p>
	In particolare, Assonime si sofferma sui dubbi che, nonostante il suddetto intervento correttivo, continuano a persistere in merito al citato art. 32-quater e ne prospetta alcune possibili soluzioni, chiedendo comunque opportuni chiarimenti ai competenti organi dell’Amministrazione finanziaria.</p>
<p>
	Chi fosse interessato ad approfondire i temi trattati, può rivolgersi agli uffici di FISE nella persona di Antonella Russo (<a href="mailto:a.russo@fise.org">a.russo@fise.org</a>).</p>
<p>
	Distinti saluti.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2020-11-17T09:18:36+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[Circolare 022/2020]]></title>
      <link>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/22650</link>
      <guid>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/22650#When:07:36:15Z</guid>
      <description><![CDATA[Efficienza energetica: recepimento della direttiva (UE) 2018/2002; Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni.<br />
Circolari ASSONIME.<br />
<p>
	Si comunica che ASSONIME ha pubblicato le Circolari n. 24 e 25, rispettivamente del 30 settembre e del 2 ottobre 2020, aventi ad oggetto: <strong><em>“Efficienza energetica: recepimento della direttiva (UE) 2018/2002”</em></strong> e <strong><em>“Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni”</em></strong>.</p>
<p>
	<u>La prima circolare</u>illustra le modifiche apportate alla normativa nazionale in materia di efficienza energetica dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 con cui è stata recepita la direttiva europea (UE) 2018/2002.</p>
<p>
	Le nuove disposizioni sono in vigore dallo scorso 29 luglio. Il decreto ha aggiornato l'obiettivo nazionale di risparmio energetico per tener conto dell'orizzonte temporale del 2030 e ha adeguato la disciplina per conseguire tale obiettivo.</p>
<p>
	Sono state aggiornate le regole relative all'obbligo delle grandi imprese e delle imprese a forte consumo di energia di eseguire diagnosi energetiche, nonché le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle regole sulle diagnosi energetiche.</p>
<p>
	Riguardo alla misurazione e alla fatturazione dei consumi, rilevanti novità riguardano l'obbligo di installare contatori leggibili da remoto, le regole specifiche per i condomini e gli edifici polifunzionali e le disposizioni per assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni sulla fatturazione dei consumi a tutela degli utenti finali.</p>
<p>
	Quanto, infine, alle misure per migliorare l'efficienza energetica nell'edilizia, con le nuove disposizioni viene esteso e rafforzato il programma nazionale per la riqualificazione degli edifici della pubblica amministrazione.</p>
<p>
	<u>La seconda circolare</u>illustra le misure di semplificazione di natura societaria introdotte dal decreto-legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), così come modificate dalla legge di conversione n. 120/2020, al fine di consentire una più facile e rapida realizzazione delle operazioni di aumento di capitale.</p>
<p>
	Chi fosse interessato ad approfondire i temi trattati, può rivolgersi agli uffici di FISE nella persona di Antonella Russo (<a href="mailto:a.russo@fise.org">a.russo@fise.org</a>).</p>
<p>
	Distinti saluti.</p>]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2020-10-06T07:36:15+00:00</dc:date>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[Circolare 021/2020]]></title>
      <link>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/22488</link>
      <guid>/index.php/acap/entry_r/Circolari/circolare/22488#When:08:35:30Z</guid>
      <description><![CDATA[Prestazione energetica degli edifici: il recepimento della direttiva (UE) 2018/844.<br />
Circolare ASSONIME.<p>
	Si comunica che ASSONIME ha pubblicato la Circolare n. 23 del 10 settembre 2020, aventi ad oggetto: “<strong><em>Prestazione energetica degli edifici: il recepimento della direttiva (UE) 2018/844”</em></strong></p>
<p>
	La Circolare ASSONIME illustra le modifiche del quadro normativo sulla prestazione energetica degli edifici introdotte dalla direttiva (UE) 2018/844 e dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, con cui la direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento.</p>
<p>
	Le nuove disposizioni mirano a rafforzare le regole in materia di prestazione energetica degli edifici alla luce degli impegni dell'Unione in materia di clima ed energia al 2030 nonché dell'obiettivo di lungo termine di ottenere un parco immobiliare completamente decarbonizzato entro il 2050.</p>
<p>
	Le modifiche apportate alla disciplina nazionale sulla prestazione energetica nell'edilizia, contenuta nel decreto legislativo n. 192/2005, sono significative.</p>
<p>
	Tra le principali novità vi è l'ampliamento dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici con la previsione di nuovi obblighi relativi all'installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici e, più in generale, all'utilizzo di sistemi intelligenti. E' inoltre prevista l'istituzione di un Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, nel quale confluiranno i dati oggi contenuti in numerose banche dati relativi, ad esempio, al parco immobiliare, ai consumi energetici, agli attestati di prestazione energetica (APE) e agli incentivi. E' stato rafforzato il ruolo della Strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare, che deve ora prevedere una tabella di marcia con obiettivi indicativi per il 2030, il 2040 e il 2050 e indicatori di progresso misurabili.</p>
<p>
	Alcuni dei contenuti nella nuova strategia italiana sono stati anticipati nel Piano nazionale integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) 2030 presentato alla Commissione europea a gennaio 2020.</p>
<p>
	Chi fosse interessato ad approfondire i temi trattati, può rivolgersi agli uffici di FISE nella persona di Antonella Russo (<a href="mailto:a.russo@fise.org">a.russo@fise.org</a>).</p>
<p>
	Distinti saluti.</p>
]]></description>
      <dc:subject><![CDATA[Visualizza come primo piano,]]></dc:subject>
      <dc:date>2020-09-14T08:35:30+00:00</dc:date>
    </item>

    
    </channel>
</rss>