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Chiarimenti INPS sul Congedo di Maternità, D. Lgs. n. 151/2001

» 17.11.2011

   L'INPS, con la Circolare n. 139 del 27 ottobre 2011 (allegata), fornisce chiarimenti a seguito della modifica degli artt. 16 e 45 del T. U. delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e della paternità (D. Lgs. n. 151/2001).


Il primo chiarimento riguarda la modifica della disciplina del congedo di maternità previsto dall'art. 16 del T. U. in caso di interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno nonché in caso di decesso del nato al momento della nascita o nei periodi di congedo post partum.
Il legislatore, aggiungendo all'articolo 16 del vigente T. U. il comma 1 bis attraverso il decreto legislativo 119 del 2011, ha introdotto la possibilità per la lavoratrice di riprendere, in presenza di particolari eventi e a determinate condizioni, l'attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum, fermo restando, in circostanze normali, il divieto per il datore di lavoro di adibire la lavoratrice all'attività lavorativa nei periodi di cui all'art. 16.
  All'interno della circolare INPS sono circostanziati e spiegati gli eventi che consentono alla lavoratrice in congedo di maternità di optare per la ripresa del lavoro.

Il secondo chiarimento riguarda il comma 1 dell'art. 45 del T. U. in materia di riposi giornalieri per allattamento in caso di adozione o affidamento, come modificato dall'art. 8 del D. Lgs. 119/2011.
La novella dell'art. 8 interviene solamente da un punto di vista formale visto che sul piano sostanziale del diritto si è già espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 104 del 9 aprile 2003, dichiarando illegittimo l'articolo 45 del T. U. nella parte in cui prevede che i riposi giornalieri di cui all'articolo 39, 40 e 41 del T. U. si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino anziché entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia.


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