Circolari recenti

Giornate di mancato avviamento al lavoro - Incontro presso Ministero del Lavoro

La scrivente Federazione, congiuntamente con Assoporti e le OO.SS. Nazionali di categoria, è stata convocata lo scorso 10 febbraio u.s. dal Ministero del Lavoro per esaminare,...

Leggi tutto

Pagina 12 di 12 pagine ‹ First  < 10 11 12 Pagina precedente 

Login

Effettua il login per accedere all'area riservata.

Circolari

Bonus “una tantum” € 200 in favore dei lavoratori dipendenti – Art. 31 decreto-legge n. 50/2022 – Messaggio INPS n. 2397 del 13.6.2022.

» Circolare n° 011/2022/MI del 16.06.2022

Si fa seguito alla circolare ACAP n. 9/2022 del 24 maggio scorso, per dare notizia dell’emanazione da parte dell’INPS del messaggio n. 2397 in merito al “Bonus 200 euro” di cui all’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio stesso, nonchè per evidenziarne alcuni aspetti applicativi.

In premessa, si ricorda che il decreto-legge è tuttora in fase di conversione, fase che dovrà necessariamente concludersi entro il 16 luglio p.v. 

Si ricorda che allo stato attuale la norma in questione prevede che:

  • la somma di € 200 netti sia corrisposta ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre del 2022 hanno beneficiato dell’esonero previdenziale (0,8% dell’aliquota a carico del lavoratore) di cui all’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, n. 234/2021 (cfr. circolare ACAP n. 2/2022 del 17 gennaio u.s.). In ordine a tale aspetto sorge il dubbio se sia condizione indispensabile l’effettiva fruizione dell’esonero o se sia sufficiente essere in possesso dei requisiti, ovvero il limite reddituale di € 35.000 su base annua (€ 2.692 su base mensile). La questione necessita di un chiarimento in sede legislativa o almeno da parte dell’INPS;
  • l’importo verrà compensato con i contributi dovuti nella denuncia mensile, analogamente a quanto avviene con la procedura prevista per l’indennità di malattia (vedi messaggio INPS allegato);
  • il lavoratore deve dichiarare formalmente (articolo 31, primo comma) di non essere titolare di un trattamento pensionistico né del reddito di cittadinanza;
  • l’importo spetta una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore sia titolare di due o più rapporti di lavoro;
  • l’importo è erogato interamente anche in caso di lavoratori titolari di un contratto a tempo parziale. 

Come detto, l’INPS ha emanato il 13 giugno scorso il messaggio n. 2397, recante le istruzioni per i datori di lavoro su come esporre il credito sul flusso Uniemens. 

Per gli aspetti applicativi l’INPS si riserva una circolare da emanare prossimamente. 

Cordiali saluti.


Documenti allegati
Testo circolare su carta intestata