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Circolari

Bonus “una tantum” € 200 in favore dei lavoratori dipendenti – Decreto-legge n. 50/2022, articolo 31 – Circolare INPS n. 73 del 24 giugno 2022.

» Circolare n° 012/2022/MI del 27.06.2022

Si fa seguito alla precedente circolare Acap n. 11/2022 del 16 giugno scorso per segnalare la circolare emanata lo scorso 24 giugno dall’INPS relativamente alla materia in oggetto. L’Istituto ha emanato, in pari data, anche il messaggio n. 2559, recante una bozza di dichiarazione da compilare a cura del lavoratore, che, pur dichiarato “non vincolante” dall’Istituto, può legittimamente essere considerato comunque di fonte ufficiale. 

Per quanto riguarda la circolare INPS, se ne riportano di seguito i principali contenuti, ricordando ancora una volta che l’iter di trasformazione in legge del decreto-legge n. 50/2022 non si è ancora concluso: come noto ciò comporta che il decreto-legge, pur essendo già in vigore, perderebbe di efficacia retroattivamente nel caso (quasi esclusivamente teorico) di mancata conversione in legge nei termini previsti dalla Costituzione (sessanta giorni).

Ci si sofferma, ovviamente, solo sugli aspetti che riguardano rapporti di lavoro subordinato.

L’INPS evidenzia che l’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di luglio (a tempo determinato o indeterminato), oltre che in presenza degli altri requisiti citati nell’articolo 31, “con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto)”.

Ciò non dovrebbe portare alcuna criticità interpretativa alle aziende del settore, considerando che la retribuzione di competenza del mese di luglio è erogata, ai sensi dell’articolo 23 del CCNL 16 dicembre 2019, entro il 27 del mese.

L’Istituto aggiunge che, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro, come ad esempio i part-time ciclici, la retribuzione di riferimento per l’erogazione del “Bonus” è quella erogata nel mese di luglio 2022, anche se di competenza del mese di giugno 2022.

Per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato (e intermittenti) non più in forza, ma che abbiano lavorato per almeno 50 giornate nel 2021, sempre a condizione che non abbiano percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, la domanda deve essere effettuata dai lavoratori e sarà l’INPS a provvedere direttamente al pagamento, ma solo a ottobre 2022.

Nel rinviare alla lettura della circolare per ogni altro chiarimento, si precisa che l’erogazione dell’indennità genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile, le cui istruzioni sono riportate al paragrafo 2, pagina 7 della circolare.

Cordiali saluti.


Documenti allegati
Testo circolare su carta intestata