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Sciopero generale CGIL

  Si comunica che l’Organizzazione Sindacale FILT-CGIL ha aderito allo sciopero nazionale generale proclamato dalla Confederazione CGIL per  martedì 6 settembre p.v., per...

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E’ on-line il sito UNIPORT. Da oggi è on-line il nuovo sito FISE UNIPORT.

Da oggi è on-line il nuovo sito FISE UNIPORT: www.associazione-uniport.org

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Legge n. 106/2011 – Depositi IVA

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Legge n. 183/2010 – Collegato Lavoro – Art. 24: modifiche alla disciplina in materia di permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge...

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Quadro aggiornato sul regime di detassazione dei premi di produttività (art. 2 D.L. n. 93/08).

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Circolari

Decreto-legge n. 21/2022 – Articolo 2 - “Bonus carburante” – Circolare Agenzia Entrate 14/7/2022.

» Circolare n° 015/2022/MI del 15.07.2022

Come noto, l’articolo 2 del decreto-legge in oggetto, poi convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, ha introdotto la possibilità, per l'anno 2022, di cedere buoni benzina o analoghi titoli ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, prevedendo la non concorrenza dell’importo erogato alla formazione del reddito, ai sensi del T.U. in materia di imposte sul reddito.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri l’allegata circolare n. 27/E, che non contiene particolari novità rispetto a quanto emerso dal testo di legge e riportato anche nella circolare Acap n. 9/2022 del 24 maggio u.s..

Nel rinviare comunque alla lettura della circolare, come aspetti principali si evidenzia quanto segue:

  • per i datori di lavoro, il costo connesso all’acquisto di buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa;
  • i datori di lavoro che possono accedere al “bonus” sono tutti i datori di lavoro che operano nel settore privato, e quindi tutti i soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001;
  • non è previsto un limite di reddito del lavoratore per poter godere dei vantaggi fiscali dl “bonus”;
  • i lavoratori beneficiari sono quelli che producono reddito da lavoro dipendente;
  • i buoni possono essere corrisposti anche “ad personam”, indipendentemente da accordi sindacali;
  • nel caso in cui il “bonus carburante” sia corrisposto in sostituzione di premi di risultato, invece, è necessario il rispetto delle previsioni di legge in materia, e quindi l’erogazione dei buoni dovrà avvenire in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (vedi sull’argomento specifico paragrafo 3 della circolare n. 27/E, in ordine anche alle tempistiche di erogazione);
  • il “bonus” carburante deve intendersi esteso a tutte le tipologie di veicoli: conseguentemente nei benefici previsti dalla legge vi rientra anche ad esempio la ricarica di veicoli elettrici oltre ai più consueti benzina, gasolio, GPL, metano;
  • come previsto per legge, il “bonus” in questione rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quelle già previste in materia di esenzione fiscale: eventuali beni e servizi già goduti dal lavoratore non ostano al beneficio specifico del “bonus” (fino a € 200); a pagina 7 della circolare n. 27/E sono riportati diversi esempio di cumulo dei benefici.

Cordiali saluti.


Documenti allegati
Testo circolare su carta intestata