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Circolari

Legge n. 106/2011 – Depositi IVA

» Circolare n° p70577VA del 25.07.2011

In sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 70/2011 è stata approvata dal Parlamento una modifica alla disciplina dei depositi IVA mediante l’inserimento della lettera cc-ter) all’art. 7 del predetto decreto (cfr. Allegato). Si allegano rispettivamente un primo sommario commento alla nuova disposizione elaborato dal competente ufficio di Confindustria e un recente articolo pubblicato da Il Sole 24 ore.

E’ stato anche previsto che l’introduzione nei depositi IVA di beni importati può continuare ad avvenire senza versamento dell’IVA in Dogana, a condizione che sia prestata un’idonea garanzia commisurata all’imposta. La garanzia non è dovuta dai c.d. soggetti AEO e dai soggetti cui è stata riconosciuta la notoria solvibilità ai sensi dell’art. 90 del Testo Unico Legislazione Doganale (TULD).

Considerate le innovazioni prodotte dalla norma in argomento, dietro richiesta di ICC Italia e di Associazioni di categoria, si è tenuto il 20 c.m. presso l’Agenzia delle Dogane di Roma un incontro nel corso del quale si è discusso delle modifiche relative alle introduzioni delle merci nei depositi IVA secondo quanto previsto dalla nuova disciplina.

Si è avuto notizia che:

• poiché lo statuto del contribuente prevede un periodo di 60 giorni prima dell’applicazione di nuove norme,i vertici delle dogane hanno ipotizzato di dare avvio alle nuove procedure a partire dal prossimo 12 settembre; nel frattempo le operatività possono rimanere invariate rispetto ad oggi;
• verrà estesa a tutte le Dogane nazionali la procedura in vigore presso la Direzione Interregionale delle Dogane per la Calabria e la Campania (vedasi allegato);
• nelle prossime settimane verrà emanata dall’Area centrale dell’Agenzia delle Dogane una circolare con la quale si definiranno i termini operativi della nuova procedura.

Con riserva di aggiornamenti al riguardo, si porgono cordiali saluti.


Documenti allegati
Testo circolare su carta intestata